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Attuazione dei requisiti di cybersicurezza RED: la documentazione CE per i dispositivi connessi ora deve essere integrata

## Cosa è cambiato L'articolo 3.3(d)(e)(f) della Direttiva RED 2014/53/UE è sostanziato dal Regolamento delegato (UE) 2022/30, che richiede ai dispositivi wireless connessi di soddisfare tre categorie di requisiti: protezione della rete, protezione dei dati personali e della privacy, e prevenzione delle frodi. Ciò significa che l'ambito della valutazione RED si è ampliato da "radiofrequenza + EMC + sicurezza" a "radiofrequenza + EMC + sicurezza + cybersicurezza".

## Perché ora viene esposto in modo concentrato I rapporti RED emessi tra il 2019 e il 2022 coprono solo le tre voci tradizionali nel loro ambito di valutazione. Quando i dipartimenti di conformità degli acquirenti o le piattaforme verificano rispetto ai nuovi requisiti, scopriranno che i rapporti mancano delle sezioni di valutazione della cybersicurezza e pertanto richiederanno un'integrazione. Non si tratta di rapporti che "scadono", ma piuttosto di un "ambito incompleto".

## Tre scenari che le imprese incontreranno **Scenario uno: il prodotto ha funzioni di connettività ma non è stata effettuata alcuna valutazione della cybersicurezza.** È necessario integrare un'analisi del divario e poi decidere se seguire la via dell'autodichiarazione o richiedere il coinvolgimento di un NB.

**Scenario due: esiste già un rapporto IEC 62443 o ETSI EN 303 645.** Si tratta di una base favorevole, ma è comunque necessario confermare la corrispondenza tra le voci di valutazione e il Regolamento delegato RED — i due non hanno una mappatura uno-a-uno.

**Scenario tre: il prodotto è semplicemente una periferica semplice con B

luetooth.** Se non dispone genuinamente di capacità di elaborazione dati in rete, la motivazione per l'esclusione dell'applicabilità può essere indicata nella documentazione tecnica, ma deve esserci una base per ciò — scrivere semplicemente "non applicabile" non è accettabile.

## Raccomandazioni pratiche 1. Condurre prima una determinazione dell'applicabilità: se il prodotto ha la capacità di trasmettere dati tramite una rete. 2. Se possiede tale capacità, condurre un'analisi dei gap secondo EN 303 645 o la serie EN 18031. 3. Scrivere le conclusioni nella documentazione tecnica per formare un registro di valutazione tracciabile. 4. Per i progetti esistenti, integrare in occasione della prossima revisione normativa per evitare un secondo ciclo di valutazione.

## Nota Questo articolo è un'osservazione del settore e non costituisce consulenza legale. Per le date di applicabilità specifiche e le circostanze di esenzione del Regolamento delegato, fare riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e alle spiegazioni della Commissione.

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